Condizioni generali di contratto
della ditta Haas FERTIGBAU GmbH Falkenberg – reparto industria del legno
1. Introduzione e validità
1.1 Le nostre consegne, prestazioni e offerte si basano esclusivamente sulle presenti condizioni di contratto. Esse valgono quindi anche per tutti i futuri rapporti commerciali, senza bisogno di essere sottoposte a nuova accettazione. Anche se non ancora espressamente concordate, le condizioni generali di contratto in ogni caso si intendono accettate al ricevimento del prodotto o della prestazione. Controconferme dell’acquirente che facciano riferimento alle sue condizioni di contratto e/o acquisto, non verranno accettate.
2. Offerta, conferma d’ordine e perfezionamento del contratto
2.1 Le nostre offerte non sono vincolanti. In particolare, le indicazioni di peso e dimensioni, le riproduzioni di colore, le descrizioni e illustrazioni contenute nelle descrizioni dei prodotti, schede colori, disegni e campioni, sono a titolo puramente indicativo e non hanno alcun effetto vincolante finché non espressamente definiti come vincolanti. I dati e le caratteristiche presenti all’interno della documentazione contrattuale, in particolare nell’offerta e nella conferma d’ordine, hanno lo scopo di illustrare meglio l’oggetto di vendita, qualora non vengano espressamente definiti come cosiddetta qualità concordata.
2.2 Le proposte di contratto si intendono da noi accettate, dal momento in cui le confermiamo per iscritto o i prodotti oggetto della proposta vengono consegnati e/o fatturati. Se per singoli casi non viene corrisposta la conferma d’ordine da parte della nostra azienda, ma l’ordine viene comunque evaso, è determinante il contenuto della conferma scritta del cliente. Accordi telefonici richiedono sempre la successiva forma scritta per ottenere validità, con riserva di quanto contenuto nella frase precedente. In questi casi l’acquirente si assume rischio e spese per eventuali errori di produzione.
2.3 Con l’invio della conferma d’ordine viene dato anche il via libera per la produzione. I costi per eventuali modifiche o annullamenti successivi sono a carico dell’acquirente.
2.4 Eventuali informazioni tecniche o proposte di realizzazione fornite all’acquirente nel corso di consulenze e trattative, non sono vincolanti e vengono comunque fornite con l'esclusione di ogni responsabilità.
2.5 Non sono stati presi accordi integrativi o accordi verbali. In ogni caso i patti accessori presi con l'agente commerciale sono validi solamente qualora presentati per iscritto insieme all’ordine e successivamente da noi confermati per iscritto. Ciò vale anche nel caso in cui siano stati presi accordi diversi.
3. Prezzi
3.1 I prezzi si intendono al netto di Iva. E’ compreso il trasporto franco stabilimento del venditore ma non l’imballaggio, qualora non espressamente diversamente concordato.
3.2 Consegne e/o prestazioni aggiuntive vengono fatturate a parte.
3.3 Qualora la consegna avviene oltre un mese dopo la stipula del contratto, senza che il ritardo sia a noi attribuibile, è nostra facoltà applicare i prezzi di listino in vigore il giorno della consegna, con applicazione dell’eventuale sconto pattuito.
4. Fornitura, tempi di consegna
4.1 Se non espressamente concordati per iscritto ed accettati come vincolanti, le date o termini di consegna non sono vincolanti. Qualora non fosse stata concordata una data precisa per la consegna, un ritardo sussiste solo dal momento in cui successivamente fosse stato posto un adeguato termine.
4.2 Ritardi di consegna dovuti a motivi di forza maggiore o comunque a eventi, che intralciano notevolmente o impediscono temporaneamente o completamente la consegna, fanno parte di questi in particolare sciopero, serrata, intervento delle autorità, ecc., anche se essi si verificano presso fornitori o subfornitori del venditore e/o nel caso in cui i termini concordati fossero vincolanti, non possono essere attribuiti al venditore. Detti eventi autorizzano il venditore a posticipare la fornitura in base alla loro durata e per un periodo di tempo adeguato a riavviare i processi una volta superato tale impedimento, o di recedere parzialmente o interamente dal contratto per la parte non ancora adempiuta.
4.3 Se l'impedimento di cui al punto 4.2 supera la durata di tre mesi, l’acquirente, dopo la fissazione di un'adeguata proroga, è autorizzato a recedere dal contratto per quanto riguarda la parte non ancora evasa. Se i tempi di consegna si allungano o il venditore si libera dall‘obbligo contrattuale, l’acquirente non ha il diritto di avanzare richieste di risarcimento in merito. Tuttavia, il venditore può far riferimento al contenuto del punto 4.2 solo nel caso in cui ne faccia immediato avviso al cliente.
4.4 Se il ritardo di consegna o il mancato rispetto di date e termini vincolanti e confermati è a noi attribuibile, l’acquirente ha il diritto di recedere dal contratto. Si esclude espressamente qualsivoglia richiesta di risarcimento danni, tranne nel caso in cui il ritardo sia la conseguenza di grave negligenza del venditore o dei suoi collaboratori.
4.5 Sono ammesse le forniture parziali, a meno che non vi sia interesse da parte dell’acquirente.
4.6 Il rispetto degli obblighi di consegna e prestazione da parte del venditore, ha come presupposto il regolare e puntuale adempimento degli obblighi a carico dell’acquirente, in particolare il pagamento di fatture in scadenza – relative a qualsiasi ordine effettuato dall’acquirente presso il venditore. Qualora l’acquirente ritardi l’accettazione, il venditore è autorizzata a chiedere un risarcimento dei danni subiti; Il ritardo di accettazione comporta il trasferimento del rischio all’acquirente in merito all’eventuale casuale degrado dell’oggetto di vendita.
5. Consegna e trasferimento del rischio
5.1 In mancanza di diverso esplicito accordo, relativamente all’assunzione del rischio la nostra merce risulta venduta “franco stabilimento”. Il rischio viene quindi trasferito al cliente non appena la spedizione viene consegnata alla persona/azienda responsabile del trasporto. Nel caso in cui la fornitura sia specificata come “franco destinazione” (p. es. consegna in cantiere), il rischio viene trasferito al cliente all’arrivo della merce presso la destinazione stabilita, prima dello scarico.
5.2 Responsabilità e costi in merito allo scarico della merce sul luogo di destinazione, sono a carico dell’acquirente. I veicoli adibiti al trasporto devono poter arrivare in modo sicuro e senza ostacoli alla stazione di scarico e la merce deve essere scaricata tempestivamente. E’ fatto obbligo dell’acquirente la predisposizione di mezzi ed eventuale personale utile per lo scarico, nonché di un adeguato luogo di scarico. L’acquirente è tenuto a garantire un corretto immagazzinamento della merce in base alle indicazioni da noi fornite. Per eventuali costi supplementari, derivanti dalla mancata osservanza di tali doveri (p. es. tempi di attesa per lo scarico), il venditore provvederà a emettere regolare fattura all’acquirente, quest’ultimo è tenuto a risarcirli.
5.3 Si prega di tener conto, che la fornitura avverrà solo in luoghi facilmente percorribili ed accessibili senza permessi speciali con camion che hanno un peso massimo complessivo di 46 tonnellate.
5.4 E’ fatto obbligo dell’acquirente o di chi da esso incaricato a prendere in consegna la fornitura, a controllare la merce e segnalare eventuali danni di trasporto o vizi visibili. La fornitura si intende accettata, qualora l’acquirente non inoltri alcun reclamo o non segnali danni dovuti al trasporto entro un termine di 8 giorni dalla consegna. Nel caso in cui il reclamo per merce difettosa non pervenga nei tempi debiti, la merce é considerata accettata.
6. Pagamenti
6.1 I pagamenti devono essere eseguiti nei termini e in base alle modalità indicate nei contratti. In assenza di accordo, i pagamenti al netto e senza sconto devono essere eseguiti entro 30 giorni dalla data della fattura.
6.2 Il venditore è autorizzato ad utilizzare i pagamenti ricevuti per coprire eventuali debiti più vecchi dell’acquirente, anche se ciò non è previsto dall’acquirente. Lo stesso sarà comunque informato sul tipo di compensazione da noi operata. Nel caso in cui oltre agli importi non saldati fossero già maturati interessi, siamo autorizzati ad utilizzare il pagamento per coprire in primis l’importo ancora aperto, poi gli interessi e ulteriori tasse accessorie e infine le merci in riserva di proprietà.
6.3 Il pagamento si intende completato, quando possiamo disporre dell’importo. Per quanto riguarda gli assegni, il pagamento si intende completato, al momento dell’incasso dell’assegno. Qualora, previo accordo, per il pagamento vengano accettate cambiali, le spese di incasso e i costi relativo allo sconto della cambiale sono a carico dell’acquirente.
6.4 La compensazione, il trattenimento o la diminuzione da parte dell’acquirente relativi a eventuali segnalazioni di difetti o controrichieste sono ammessi solo nel caso in cui il credito in contropartita risulti fuori discussione e legalmente valido. L’acquirente può compensare soltanto con i crediti riconosciuti validi e incontestati. La limitazione di detto diritto di trattenimento non viene applicata, nel caso in cui all’acquirente spettino controrichieste derivanti dallo stesso rapporto contrattuale.
6.5 In caso di ritardato pagamento o del mancato incasso di assegni, nonché di solvibilità dubbia dell’acquirente, indipendentemente da diversi accordi, il venditore ha la facoltà di mettere in scadenza tutti i crediti ancora esigibili, anche se sono stati accettati assegni. Il venditore è inoltre autorizzato a richiedere il pagamento anticipato o garanzie equivalenti, prima dell'evasione dell'ordine, oppure, in caso contrario, di recedere dal contratto senza alcun obbligo di risarcimento.
7. Riservato dominio
7.1 Fino all’adempimento di tutti gli obblighi di pagamento (inclusi eventuali solleciti al saldo) derivanti al rapporto commerciale, compresi i crediti che possono formarsi in futuro anche sulla base di contratti conclusi con l’acquirente contemporaneamente o in un secondo momento, al venditore saranno concesse le seguenti garanzie, che potrà richiedere a scelta, qualora il suo valore superi persistentemente i crediti del 20 %.
7.2 La merce rimane di nostra illimitata proprietà. La lavorazione e l’elaborazione della merce da parte dell’acquirente deve avvenire sempre in nome e per conto del venditore in qualità di produttore, ma senza alcun obbligo per esso. Nel caso in cui si estingua la (com-)proprietà del venditore, si conviene sin d’ora, che la (com-)proprietà dell’acquirente relativa alla nuova cosa passa al venditore, in proporzione al valore (valore di fattura). L’acquirente custodisce la (com-)proprietà del venditore senza spese. La merce, per la quale al venditore spetta la (com-)proprietà, di seguito sarà denominata merce di riserva.
7.3 L’acquirente è inoltre tenuto ad assicurare la merce di riserva, contro furto e incendio, a proprie spese. Nel caso si rendano necessari lavori di manutenzione o ispezione, l’acquirente dovrà eseguirli a proprie spese.
7.4 L’acquirente ha il diritto, di elaborare e vendere la merce di riserva nell’ambito della sua regolare attività, finché non si presenta un ritardo di pagamento. Non sono ammessi pignoramenti. L’acquirente cede sin d’ora al venditore i crediti derivanti dalla vendita della merce di riserva o da altri motivi (come p. es. assicurazione, comportamento illecito). Il venditore autorizza l’acquirente fino alla revoca, ad incassare in proprio nome i crediti ceduti al venditore. L’autorizzazione all’incasso può essere revocata solo nel caso in cui l’acquirente non adempi i propri obblighi di pagamento.
7.5 Qualora durante il montaggio del materiale consegnato dal venditore con riserva di proprietà la proprietà stessa passi per accessione o specificazione ad un terzo proprietario del fondo sul quale il materiale viene installato, il venditore si surroga in via cautelare in tutti i diritti nascenti in capo al compratore nei confronti del proprietario del fondo fino a concorrenza dei crediti vantati.
7.6 Nel caso di intervento di terzi, in particolare per quanto riguarda il pignoramento della merce venduta, l’acquirente ha il dovere di darne comunicazione immediata al venditore, nonché indicare al terzo che c'è una riserva di proprietà del venditore, in modo che quest’ultimo possa far valere i suoi diritti di proprietà. Qualora il terzo non fosse in grado di risarcire al venditore le spese derivanti da eventuali procedimenti giudiziali o extragiudiziali, ne risponde l’acquirente.
7.7 In caso di comportamento dell’acquirente contrario al contratto, in particolare in caso di ritardo dei pagamenti, il venditore è autorizzato a recedere dal contratto e a ritirare la merce di riserva.
8. Garanzia
8.1 I nostri prodotti sono fatti in legno. Nonostante una lavorazione accurata, non è possibile evitare alcuni fenomeni tipici di questa materia prima, come crepe o divergenze di misura (dovuti a rigonfiamenti e/o riduzioni). Di conseguenza tali imperfezioni non costituiscono difetto, finché la loro entità non supera i valori di tolleranza stabiliti per il rispettivo prodotto. Per la valutazione delle tolleranze ammesse si fa riferimento alla normativa DIN e alle normative europee, nonché alle direttive di classificazione in possesso del venditore.
8.2 La merce fornita è priva di difetti di produzione e/o materiale. E’ fatto obbligo dell’acquirente di controllare subito dopo il ricevimento se la merce corrisponde agli accordi contrattuali e di segnalare eventuali danni o vizi entro una settimana dal ricevimento, per iscritto. Qualora l’acquirente non provveda al controllo della merce o comunque esegua il controllo in ritardo, omettendo quindi la segnalazione di eventuali vizi nei termini stabiliti, la fornitura si intende accettata. L’acquirente è tenuto a segnalare tempestivamente e per iscritto eventuali difetti comunque non visibili nel corso del primo accurato controllo della merce. Per i rapporti d’affari tra commercianti si fa riferimento alle disposizioni di cui al §§ 377, 378 HGB (codice commerciale tedesco).
8.3 Eventuali contestazioni devono pervenire per iscritto, indicando il tipo di difetto e il numero di fattura della merce. La segnalazione di vizi ai nostri agenti o rappresentanti è considerata nulla. La merce contestata può essere rispedita al venditore solo previa approvazione dello stesso. Eventuali vizi riguardanti solo una parte della merce, non portano alla contestazione dell’intera fornitura.
8.4 Per i difetti regolarmente segnalati e motivati, il venditore, previa approvazione dell’acquirente, provvederà a correggere il difetto. Se entro un adeguato termine l’eventuale correzione del difetto non da esito positivo o il venditore rifiuta di farla, l’acquirente ha il diritto di chiedere una diminuzione del prezzo o di recedere dal contratto.
8.5 La garanzia è tuttavia esclusa in caso di naturale usura. Qualora non vengano rispettate le indicazioni in merito a utilizzo e manutenzione fornite dal venditore, o vengano apportate modifiche unusuali alla merce, decade ogni diritto in caso di vizi, se l’acquirente non riesce a oppugnare il fatto, che proprio una delle circostanze su citate abbia provocato il difetto.
8.6 Solo l’acquirente può far valere diritti in caso di vizi, quest’ultimi possono essere ceduti a terzi solo previa approvazione da parte del venditore.
9. Responsabilità
9.1 Le richieste di risarcimento danni non dipendono dal tipo di violazione di obblighi, escluso il comportamento illecito, qualora non vi sussista un comportamento premeditato o di grave negligenza.
9.2 In caso di violazione di obblighi contrattuali fondamentali, il venditore dovrà rispondere per qualsiasi negligenza, tuttavia solo fino all’ammontare del danno prevedibile. Non possono essere avanzate pretese in merito al mancato guadagno, alla diminuzione di dispendi, a richieste di risarcimento danni di terzi così come in merito a altri danni conseguenti.
9.3 Le limitazioni o esclusioni della responsabilità di cui ai punti 9.1 e 9.2 non valgono se le rivendicazioni sono causate da un comportamento malizioso del venditore, così come in caso di responsabilità relativa a caratteristiche garantite di qualità, per rivendicazioni inoltrate in base alle leggi vigenti in materia di responsabilità del prodotto, così come per danni derivanti dalla violazione della vita, del corpo o della salute.
9.4 L’esclusione o la limitazione della responsabilità del venditore si estende anche ai suoi impiegati, dipendenti, agenti e rappresentanti.
10. Diritto applicabile, luogo di adempimento, foro competente, nullità parziale
10.1 Le presenti condizioni generali di contratto e comunque il rapporto d’affari tra l’azienda e l’acquirente sono sottoposti alla legge della Repubblica Federale tedesca. Non si applicano le direttive del diritto comunitario.
10.2 Quale luogo di adempimento di tutti i diritti e gli obblighi di entrambe le parti si individua la sede dell’azienda, qualora non diversamente concordato con la conferma d’ordine.
10.3 Se l’acquirente è un commerciante ai sensi del codice commerciale tedesco, l’unico foro competente per tutte le controversie risultanti dal contratto e dalle presenti CCG è il tribunale competente per la zona dove si trova la sede del venditore. Quale foro internazionale ed esclusivo viene individuato il tribunale di Eggenfelden/Landgericht Landshut in Germania.
10.4 Qualora una o più clausole delle presenti condizioni generali di contratto o di altri accordi dovessero risultare inefficaci, non sarà alterata l’efficacia delle restanti clausole e/o degli restanti accordi.
2.000 HI 01/2007